Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 79/2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Il Decreto-legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 22 del 4 giugno 2021.

Il decreto approvato introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sorreggere la genitorialità.

Il testo introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo ( cosi detto “assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli attuali assegni per il nucleo familiare.

L’assegno “ponte” spetta però ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore che continueranno ad essere pagati alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Assegno temporaneo per i figli minori

(art. 1)

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore ad € 50.000 annui e il beneficiario deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Principi per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori

(art. 2)

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE con la precisazione che gli importi risultano decrescenti con il crescere del livello dell’ISEE.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

 

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Criteri di presentazione della domanda e decorrenza

(art. 3)

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS di competenza  oppure presso un patronato, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro il 30 giugno 2021.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

 

Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare

(art. 5)

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli

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