Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 23 marzo 2021, n. 8095

È sempre valida la notificazione al difensore compiuta all’indirizzo P.E.C. risultante dall’Albo professionale di appartenenza (corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis)

La questione è stata affrontata dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8095/2021 del 23 marzo 2021.

La disputa nasce dall’eccezione sollevata in merito alla invocata tardività del ricorso, notificato il 21 maggio 2016, per mancata osservanza del termine breve per effettuare l’impugnazione.

Gli Ermellini, con la suddetta ordinanza, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, considerando che: la sentenza del grado di appello è stata notificata a mezzo P.E.C. non solo alla parte soccombente ma anche al suo difensore costituito in appello, per ben due volte in data 25 novembre 2015 e in data 30 novembre 2015.

I Giudici Supremi, ai fini del decidere, ritengono sufficiente prendere in esame la notifica tramite PEC eseguita all’indirizzo PEC del difensore, pur avendo quest’ultimo eletto domicilio presso un altro avvocato, risultando quindi, provato la notifica della sentenza d’appello all’indirizzo PEC estratto dal ReGindE.

Ciò posto la Cassazione ha ritenuto che la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC era idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, avendo il notificante fornito la prova dell’avvenuta notificazione comprovata dall’allegata, e prodotta, copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore (ex art. 16- undecies del D.L. n. 179 del 2012) così come indicato dalla più consolidata giurisprudenza della Corte con le decisioni n. 21597/2017, n. 20747/2018 e n. 24568/2018.

Evidenzia poi la Corte che, come da più unanime giurisprudenza in tal senso (Sezioni unite decisione 23620/2018), a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale“, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, deve considerarsi sempre valida la notifica al difensore eseguita presso l’indirizzo p.e.c. risultante da INI PEC e ReGindE, precisando che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore – e non già presso il domicilio eletto della parte – anche se detti luoghi possono coincidere (cfr. Cass. n. 21734/2016) -, essendo il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte suo tramite, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguire nel corso del procedimento (ex art. 170 c.p.c., comma 1), con la logica conclusione che il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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