La mancata indicazione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.
E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 18 giugno 2021, n. 17574), la quale ha stabilito che le contestazioni dell’opponente circa la mancanza di detti controlli afferisce direttamente all’idoneità della fonte di prova impiegata per l’accertamento delle infrazioni, idoneità che l’amministrazione è tenuta a dimostrare.
Solo ove tale prova sia stata acquisita, l’opponente, per ottenere l’annullamento della sanzione, sarà tenuto a dimostrare che l’apparecchiatura era comunque malfunzionante.