Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 aprile 2021 n. 9189
Nell’eventualità il Tribunale dichiari con ordinanza estinto il procedimento di divorzio per mancata comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l’udienza presidenziale, non si può proporre appello alla stessa ordinanza ma reclamo al Collegio, ex artt. 178 co. 2 e 308 cod. proc. civ..
Difatti per la Suprema Corte, se si ha un provvedimento emesso da un Giudice privo della potestà di definire il giudizio, come nel caso in esame, il rimedio previsto non è l’appello ma il reclamo ex art. 307 comma 4 cod. proc. civ..