Il dovere dell’Avvocato di conformarsi a criteri di moderazione nel manifestare le proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa, e specificatamente nell’adempimento degli obblighi d’informazione connessi all’espletamento del mandato difensivo conferito.

E’ obbligo anche nella corrispondenza con il proprio cliente, nella quale l’eventuale dissenso espresso verso la linea difensiva del proprio collega e la critica verso comportamenti processuali o extra-processuali tenuti dai colleghi della controparte non possono mai eccedere quella che è la finalità informativa della comunicazione, che deve risultare non solo veritiera nel contenuto, ma incontro anche il limite dell’ adempimento del mandato conferito e continente nei toni usati.

Cassazione Civile, sentenza 13168 del 17 maggio 2021

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