La compensazione pecuniaria ex articolo 6 lettera a) reg. CE 261/2004 dovuta per il disagio causato dal ritardo del volo, va riconosciuta anche al passeggero minorenne che rientri nella fascia d’età che paga il trasporto aereo, per il suddetto disagio patito in conseguenza diretta dell’inadempimento del vettore, laddove difetti da parte di quest’ultimo la prova liberatoria che il titolo generatore della responsabilità è dipeso da un evento esterno imprevedibile ed eccezionale.
Vedasi sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, sentenza 9 aprile 2021
Il Tribunale accoglie parzialmente l’appello, statuendo da un lato che la scontistica praticata ai minori in forza del succitato regolamento, non vale ad escludere la circostanza che gli stessi abbiano comunque corrisposto – per il tramite dei propri genitori – un costo al tour operator per il prezzo del biglietto di trasporto aereo, oltre ad avere corrisposto le relative tasse ed oneri aeroportuali, compreso l’adeguamento costo trasporto aereo, e dall’altro che la compensazione attiene alla responsabilità del vettore per il disagio arrecato ai passeggeri con il ritardo del volo, e ciò in assenza della prova liberatoria invocata dalla stessa convenuta che pure era suo onere allegare, non potendo elevarsi a ciò la circostanza di un’indagine ispettiva eseguita presso uno scalo.
La richiamata pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale comunitario secondo il regolamento CE n. 261\2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004.
Lo stesso regolamento deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 del succitato regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio «tutto compreso» che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 90\314\CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»
Conseguentemente, in tema di compensazione pecuniaria dovuta nell’ipotesi di ritardo del volo, la giurisprudenza comunitaria ha affermato in via interpretativa, pure in assenza di una specifica previsione, invero dettata espressamente solo nell’ipotesi di cancellazione del volo ai sensi dell’ Articolo 5 Reg. n. 261/2014, la spettanza della compensazione pecuniaria a condizione che il ritardo ecceda le soglie di tolleranza previste dall’ articolo 7, in tale modo, operando una sostanziale equiparazione tra ritardo e cancellazione del volo, ed estendendo alla prima ipotesi il rimedio compensativo previsto espressamente per la seconda.
Ciò a prescindere dalla minore età del passeggero, che peraltro, nella fattispecie scrutinata dal giudice nella sentenza in commento, nel cui interesse, i genitori avevano comunque regolarmente corrisposto il costo del trasporto comprensivo delle relative tasse ed imposte aeroportuali.
A ciò aggiungasi che il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 citato, se può dimostrare che la cancellazione del volo – ovvero il ritardo – è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
In relazione all’an della responsabilità del vettore aereo declinata nella fattispecie affrontata nella pronuncia in commento, si ribadisce il principio che in caso di ritardo nella prestazione di trasporto aereo le norme internazionali prevedono una presunzione di responsabilità del vettore (cfr. sentenza del Tribunale di Firenze del 30 maggio 2019), spettando a quest’ultimo dare la prova liberatoria, mediante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno, oppure che era impossibile adottarle.
Non va dimenticato che al passeggero è sempre dovuta la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261\2004 di euro 600,00 per il solo fatto del ritardo, senza quindi bisogno di dimostrare alcunché, mentre, se il danno da ritardo che in concreto viene accertato dal Giudice – e che deve essere dimostrato dal passeggero secondo le norme generali sull’assolvimento dell’onere probatorio – supera questa entità, allora il passeggero ha diritto a ottenere l’ulteriore risarcimento previsto dalla Convenzione di Montreal, da graduare a seconda delle circostanze del caso di specie, il quale non può comunque superare il valore massimo per ogni passeggero di 4.150 diritti speciali di prelievo, i quali, sono un’unità di conto monetaria internazionale fissata dal FMI, il cui valore fluttua giornalmente con riferimento a un paniere di principali valute utilizzate nel commercio e nella finanza internazionali, determinato dallo stesso FMI.
Va poi precisato che in caso di trasporto aereo di persone da un aeroporto all’altro, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza od il luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati nel relativo contratto.