Cass. Civ., Sez. I, Ord., 24 febbraio 2021, n. 5055

Laddove l’assegno di divorzio venga richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione, ex art. 9 della legge 1 dicembre 1979, n. 898, va attribuito e quantificato tenendo conto gli elementi di cui all’art. 5, comma 6, parte 1^, della Legge n. 898\1970, rimanendo escluso il parametro del tenore di vita godibile durante il matrimonio, da valutare secondo il molteplice criterio assistenziale, compensativo ed equiparatore, con eventuale prevalenza, in tal caso, di una delle tre componenti rispetto alle altre.

In particolare, la funzione assistenziale potrà rivestire una nuova e rilevante prevalenza in tutti quei casi in cui il Giudice investito della causa accerti che l’avvenuto non volontario peggioramento delle condizioni economiche di uno dei coniugi non sia suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di supporto statale e che l’altro coniuge che si è trovato in una posizione economica migliore, abbia in passato ricevuto o goduto di contributi sostanziali da parte dell’ex coniuge impoveritosi e bisognoso di un aiuto.

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